PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, in coerenza con gli interventi previsti dalla legge 1o giugno 2002, n. 120, definisce il quadro normativo di riferimento per la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura ai fini dell'attuazione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992, ratificata con la citata legge n. 120 del 2002 e del Protocollo alla medesima Convenzione, fatto a Kyoto l'11 settembre 1997.
      2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, l'agricoltura partecipa alla riduzione delle emissioni annue di gas serra e all'incremento della quota di energia derivante da fonti rinnovabili. Ai fini della presente legge, sono considerate di origine agricola l'energia prodotta da biomasse di origine agricola e l'energia di origine eolica o solare, prodotta in impianti condotti da imprenditori agricoli singoli o associati localizzati in aree rurali a destinazione agricola.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) biomasse di origine agricola: la parte biodegradabile dei prodotti, dei reflui, dei rifiuti e dei residui provenienti dalle attività di coltivazione e di allevamento;

 

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          b) biocarburanti di origine agricola: i carburanti, liquidi o gassosi, ottenuti da biomasse di origine agricola.

Art. 3.
(Incentivazione delle attività agroenergetiche).

      1. Tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia di origine agricola come definite dall'articolo 1, comma 2, sono considerate connesse a quella agricola, ai sensi e agli effetti di quanto previsto dall'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.
      2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, gli imprenditori agricoli singoli o associati possono stipulare intese di filiera e contratti quadro, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può promuovere la stipula di contratti di programma, finalizzati alla creazione e all'integrazione di filiere agroenergetiche sul territorio nazionale, nonché a favorire la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione di biomasse e di biocarburanti di origine agricola.
      3. I contratti di programma di cui al comma 2 sono disciplinati tramite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      4. La sottoscrizione di un'intesa di filiera, di un contratto quadro o di un contratto di programma di cui al presente articolo costituisce titolo preferenziale nei bandi pubblici per il conferimento di finanziamenti nell'ambito di iniziative e di progetti volti alla promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti e per l'accesso ad ogni fondo o incentivo pubblico i cui

 

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obiettivi siano coerenti con le finalità di cui alla presente legge.

Art. 4.
(Impiego delle agroenergie nei processi produttivi agricoli).

      1. Tutte le forme di energia di origine agricola reimpiegate nell'impresa agricola che le ha prodotte o comunque utilizzate per lo svolgimento di attività agricole o di attività ad esse connesse sono esenti da ogni accisa e da qualsiasi altra imposta di fabbricazione.

Art. 5.
(Piano agroenergetico nazionale).

      1. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, predispone, con proprio decreto, emanato di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano agroenergetico nazionale, nel quale sono indicati:

          a) la pianificazione delle superfici e delle coltivazioni per assicurare la produzione, sul territorio nazionale, dei quantitativi di biocarburanti necessari ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;

          b) la pianificazione, nel rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali, delle aree rurali da destinare alla produzione di energia eolica solare attraverso impianti condotti da imprenditori agricoli singoli e associati;

 

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          c) i contenuti e le modalità di attuazione delle intese e dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 3;

          d) gli incentivi per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da biomasse di origine agricola.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Le risorse finanziarie per l'attuazione della presente legge sono annualmente determinate, su base triennale, dalla legge finanziaria.